Art. 18
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica
In vigore dal 17 giu 2008
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica
1. Per redigere la dichiarazione «CE» di verifica, il richiedente invita l’organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all’allegato VI. Il richiedente può essere l’ente appaltante o il fabbricante o il rispettivo mandatario stabilito nella Comunità.
2. Il compito dell’organismo notificato, incaricato della verifica «CE» di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e abbraccia tutto il periodo di costruzione fino alla fase di omologazione, precedente l’entrata in servizio del sottosistema. Esso comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui agli .
3. All’organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione «CE» di verifica. La documentazione tecnica contiene i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonché, eventualmente, quelli che attestano la conformità dei componenti di interoperabilità. Essa contiene anche gli elementi relativi alle condizioni ed ai limiti d’uso, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica e di regolazione.
4. L’organismo notificato può rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica per coprire determinate fasi delle procedure di verifica o determinate parti del sottosistema. In questo caso si applica la procedura di cui all’allegato VI.
5. Se le STI pertinenti lo permettono, l’organismo notificato può rilasciare certificati di conformità per una serie di sottosistemi o talune loro parti.
Storico versioni
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