Art. 17
Conformità alle STI e alle norme nazionali
In vigore dal 17 giu 2008
Conformità alle STI e alle norme nazionali
1. Gli Stati membri considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione «CE» di verifica.
2. La verifica dell’interoperabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del sistema ferroviario, è compiuta con riferimento alle STI, se esistenti.
3. Gli Stati membri stilano, per ogni sottosistema, un elenco delle norme tecniche in uso per l’applicazione dei requisiti essenziali e lo notificano alla Commissione qualora:
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non esista una STI pertinente, o
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una deroga sia stata notificata in applicazione dell’, o
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un caso specifico necessiti l’applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente.
L’elenco è notificato:
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ogniqualvolta l’elenco delle norme tecniche, da notificare entro il 30 aprile 2005 conformemente all’, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE e all’, paragrafo 3, della direttiva 2001/16/CE è modificato, o
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dopo che la deroga è stata notificata, o
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dopo la pubblicazione della STI in questione.
In tale occasione, gli Stati membri designano inoltre gli organismi incaricati di espletare, con riferimento a tali norme tecniche, la procedura di verifica di cui all’.
La Commissione comunica queste informazioni all’Agenzia, che le pubblica.
Gli Stati membri rendono disponibile, su richiesta della Commissione, il testo integrale delle norme notificate. Per impedire che vengano create ulteriori barriere e al fine di portare avanti la classificazione delle norme nazionali di cui all’, la Commissione controlla attentamente l’introduzione di nuove norme da parte degli Stati membri. Se ritiene che una nuova norma costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una dissimulata restrizione delle operazioni di trasporto ferroviario tra Stati membri, viene adottata una decisione destinata allo Stato membro interessato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
Gli Stati membri possono decidere di non notificare norme e restrizioni di natura strettamente locale. In tal caso, gli Stati membri fanno cenno a tali norme e restrizioni nei registri dell’infrastruttura di cui all’.
Gli Stati membri provvedono a che le norme tecniche vincolanti siano pubblicate e messe a disposizione di tutti i gestori delle infrastrutture, le imprese ferroviarie, i richiedenti le autorizzazioni di messa in servizio in un linguaggio chiaro che possa essere compreso dalle parti interessate.
Storico versioni
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