Art. 16 · Libera circolazione dei sottosistemi

Art. 16

Libera circolazione dei sottosistemi

In vigore dal 17 giu 2008
Libera circolazione dei sottosistemi Fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 1, agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e per motivi riguardanti la presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l’esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute: — nell’ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica, i cui elementi sono indicati nell’allegato V, — o in altri Stati membri, prima o dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, al fine di verificare la conformità con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.
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