Art. 15 · Procedura di messa in servizio

Art. 15

Procedura di messa in servizio

In vigore dal 17 giu 2008
Procedura di messa in servizio 1.   Fatto salvo il capo V, spetta ad ogni Stato membro autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi strutturali, costitutivi del sistema ferroviario, che sono installati o gestiti sul suo territorio. A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché questi sottosistemi possano essere messi in servizio soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario. Essi verificano, in particolare: — la compatibilità tecnica di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati, — l’integrazione di tali sottosistemi in condizioni di sicurezza, conformemente all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE. 2.   Spetta ad ogni Stato membro verificare che, prima di essere messi in servizio, tali sottosistemi rispettino, laddove applicabili, le prescrizioni delle STI in fatto di gestione e manutenzione. 3.   Dopo la messa in servizio di detti sottosistemi, la verifica ha luogo: a) per le infrastrutture, nell’ambito del rilascio e del controllo delle autorizzazioni di sicurezza a norma dell’ della direttiva 2004/49/CE; b) per i veicoli, nell’ambito del rilascio e del controllo dei certificati di sicurezza a norma dell’ della direttiva 2004/49/CE. A tal fine si utilizzano le procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali.
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