Art. 11 · Conformità o idoneità all’impiego

Art. 11

Conformità o idoneità all’impiego

In vigore dal 17 giu 2008
Conformità o idoneità all’impiego 1.   Gli Stati membri considerano i componenti di interoperabilità muniti della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all’impiego conformi ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva. 2.   Ogni componente di interoperabilità è sottoposto alla procedura di valutazione di conformità e di idoneità all’impiego indicata nella STI in questione ed è munito del relativo certificato. 3.   Gli Stati membri ritengono che un componente di interoperabilità soddisfi i requisiti essenziali se è conforme alle condizioni stabilite dalla relativa STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni. 4.   I pezzi di ricambio dei sottosistemi già messi in servizio al momento dell’entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alla procedura di cui al paragrafo 2. 5.   Le STI possono prevedere un periodo di transizione per i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilità già immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore. Tali componenti devono soddisfare i requisiti di cui all’, paragrafo 1.
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