Art. 10
Immissione sul mercato di componenti di interoperabilità
In vigore dal 17 giu 2008
Immissione sul mercato di componenti di interoperabilità
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché i componenti di interoperabilità:
a)
siano immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario soddisfacendo i requisiti essenziali;
b)
siano usati nel loro campo di impiego conformemente alla loro destinazione e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione.
Queste disposizioni non ostano all’immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.
2. Agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e sulla base della presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità in vista del loro impiego per il sistema ferroviario quando gli stessi soddisfano le disposizioni della presente direttiva. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell’ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, i cui elementi sono indicati nell’allegato IV.
Storico versioni
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