Art. 7
Autorità competenti
In vigore dal 17 giu 2008
Autorità competenti
1. Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.
Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato II.
Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l’elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l’attuazione della presente direttiva.
Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l’autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all’.
2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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