Art. 5
Strategie per l’ambiente marino
In vigore dal 17 giu 2008
Strategie per l’ambiente marino
1. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l’ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d’azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).
2. Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta le regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano d’azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un’impostazione comune:
a)
preparazione:
i)
entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell’;
ii)
entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell’, paragrafo 1;
iii)
entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell’, paragrafo 1;
iv)
entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l’aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell’, paragrafo 1;
b)
programma di misure:
i)
entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell’, paragrafi 1, 2 e 3;
ii)
entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell’, paragrafo 10.
3. Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d’azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda 1’avvio anticipato dei programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un’altra regione o sottoregione marina. In tali casi:
a)
gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;
b)
la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l’ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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