Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 giu 2008
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«acque marine»:
a)
acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell’UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell’allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d’oltremare; e
b)
acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;
2)
«regione marina»: regione di cui all’. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l’attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;
3)
«strategia per l’ambiente marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all’;
4)
«stato ecologico»: stato generale dell’ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all’interno o all’esterno della zona considerata;
5)
«buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l’utilizzo dell’ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:
a)
la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l’ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all’attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all’attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;
b)
le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell’ambiente marino non causano effetti inquinanti.
Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all’, in base ai descrittori qualitativi di cui all’allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull’approccio ecosistemico;
6)
«criteri»: caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;
7)
«traguardo ambientale»: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspicate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell’;
8)
«inquinamento»: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell’ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall’uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l’uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l’utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell’ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;
9)
«cooperazione regionale»: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di strategie per l’ambiente marino;
10)
«convenzioni marittime regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell’ambiente marino delle regioni marine di cui all’, quali la convenzione per la protezione dell’ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell’ambiente marino nell’Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:56:oj#art-3