Art. 20 · Relazioni della Commissione

Art. 20

Relazioni della Commissione

In vigore dal 17 giu 2008
Relazioni della Commissione 1.   La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019. Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all’adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all’attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi: a) un esame dei progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva; b) un esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l’Agenzia europea dell’ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l’ambiente marino e la pesca; c) un’analisi delle strategie per l’ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie; d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell’ sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’; e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’; f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l’ambiente marino; g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:56:oj#art-20