Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 giu 2008
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all’, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina. 2.   La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:56:oj#art-2