Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 giu 2008
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all’, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.
2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.
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