Art. 19
Consultazione e informazione del pubblico
In vigore dal 17 giu 2008
Consultazione e informazione del pubblico
1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all’attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:
a)
la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1;
b)
i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’, paragrafo 1;
c)
i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’, paragrafo 1;
d)
i programmi di misure definiti ai sensi dell’, paragrafo 2.
3. Per quanto riguarda l’accesso all’informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (23).
Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l’esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell’ e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’.
Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell’ e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell’Agenzia europea dell’ambiente, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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