Art. 17 · Aggiornamento

Art. 17

Aggiornamento

In vigore dal 17 giu 2008
Aggiornamento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l’ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate. 2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell’, ogni sei anni successivamente all’elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino: a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1; b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’, paragrafo 1; c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’, paragrafo 1; d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’, paragrafo 2. 3.   I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell’, paragrafo 2. 4.   Gli si applicano per analogia al presente articolo.
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