Art. 15
Raccomandazioni per un’azione comunitaria
In vigore dal 17 giu 2008
Raccomandazioni per un’azione comunitaria
1. Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un’altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.
La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.
2. Qualora sia necessaria l’azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.
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