Art. 14 · Eccezioni

Art. 14

Eccezioni

In vigore dal 17 giu 2008
Eccezioni 1.   Uno Stato membro può individuare dei casi all’interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste: a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato; b) cause naturali; c) forza maggiore; d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero; e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell’individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata. Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l’impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. 2.   Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. 3.   Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure. 4.   Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui all’, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all’, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l’ambiente marino, o laddove l’azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l’ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento. Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.
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