Art. 12
Comunicazioni e valutazione della Commissione
In vigore dal 17 giu 2008
Comunicazioni e valutazione della Commissione
Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.
Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell’insieme della Comunità.
Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.
Storico versioni
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