Art. 11
Programmi di monitoraggio
In vigore dal 17 giu 2008
Programmi di monitoraggio
1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell’allegato III e dell’elenco di cui all’allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell’.
I programmi di monitoraggio sono compatibili all’interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.
2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:
a)
i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;
b)
siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.
4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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