Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 17 giu 2008
Oggetto 1.   La presente direttiva istituisce un quadro all’interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020. 2.   A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l’ambiente marino intese a: a) proteggere e preservare l’ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni; b) prevenire e ridurre gli apporti nell’ambiente marino, nell’ottica di eliminare progressivamente l’inquinamento quale definito all’, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare. 3.   Le strategie per l’ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall’uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. 4.   La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull’ambiente marino e mira a garantire l’integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.
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