Art. 1
Modifiche
In vigore dal 17 giu 2008
Modifiche
Gli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 95/50/CE sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 9 bis
La Commissione adegua gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 94/55/CE. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 2.
Articolo 9 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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