Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 17 giu 2008
Modifiche Gli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 95/50/CE sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 9 bis La Commissione adegua gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 94/55/CE. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 2. Articolo 9 ter 1.   La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:54:oj#art-1