Art. 1
In vigore dal 12 giu 2008
La direttiva 2006/87/CE è modificata come segue:
1)
l’allegato I è modificato come segue:
a)
al capo 2, zona 3:
i)
fra le voci riguardanti il Regno del Belgio e le Repubblica ceca è inserita la voce seguente:
«Repubblica di Bulgaria
Danubio: dal km 845,650 al km 374,100»;
ii)
fra le voci riguardanti la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca è inserita la voce seguente:
«Romania
Danubio: dalla frontiera serbo-romena (km 1 075) al Mar Nero sul braccio di Sulina
Danubio–canale del Mar Nero (64,410 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso Cernavodă (rispettivamente km 64,410 del canale), fino al porto di Constanta sud–Agigea (km “0” del canale).
Poarta Albă–canale di Midia Năvodari (34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio–canale del Mar Nero al km 29,410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27,500 del canale) fino al porto di Midia (km “0” del canale)»;
b)
al capo 3, zona 4, fra le voci riguardanti la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca è inserita la voce seguente:
«Romania
Tutte le altre vie navigabili che non figurano nella Zona 3»;
2)
l’allegato IX è modificato come segue:
a)
nella parte I, capo 4, .05:
i)
fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:
«19
=
Romania»;
ii)
fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:
«34
=
Bulgaria»;
b)
nella parte III, capo 1, .06:
i)
fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:
«19
=
Romania»;
ii)
fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:
«34
=
Bulgaria»;
c)
nella parte IV, capo 1, .06:
i)
fra le voci riguardanti la Danimarca e la Polonia è inserita la voce seguente:
«19
=
Romania»;
ii)
fra le voci riguardanti la Lettonia e la Lituania è inserita la voce seguente:
«34
=
Bulgaria».
Storico versioni
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