Art. 8

Art. 8

In vigore dal 26 mag 2008
Il titolo esecutivo è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione del credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. In deroga al primo comma, il titolo esecutivo può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro. Gli Stati membri si impegnano a ultimare le formalità di omologazione, di riconoscimento, di completamento o di sostituzione del titolo entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il quarto comma. L’espletamento di tali formalità non può essere rifiutato quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L’autorità adita comunica all’autorità richiedente i motivi che ostano all’osservanza del termine di tre mesi. Nel caso in cui l’espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall’autorità richiedente, si applica l’.
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