Art. 7

Art. 7

In vigore dal 26 mag 2008
1.   La domanda di recupero del credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita è accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero. 2.   L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto: a) se il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede, fatto salvo il caso di cui all’, paragrafo 2, secondo comma; b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito. 3.   Nella domanda di recupero è indicato quanto segue: a) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali; b) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dell’autorità richiedente; c) il titolo esecutivo emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente; d) il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, sanzioni amministrative e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due autorità; e) la data di notificazione del titolo all’interessato da parte dell’autorità richiedente e/o dell’autorità adita; f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all’esecuzione secondo il diritto in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente; g) ogni altra informazione utile. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell’autorità richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2. 4.   L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
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