Art. 22

Art. 22

In vigore dal 26 mag 2008
Le modalità d’applicazione dell’, paragrafi 2 e 4, dell’, paragrafi 2 e 3, degli , dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, dell’, paragrafo 3, e dell’, la determinazione dei mezzi con i quali possono essere effettuate le comunicazioni tra le autorità, nonché le modalità relative alla conversione e al trasferimento delle somme recuperate e alla determinazione dell’importo minimo del credito che può dar luogo a una domanda di assistenza sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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