Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 mag 2008
La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue: a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; b) contributi ed altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; c) dazi all’importazione; d) dazi all’esportazione; e) imposta sul valore aggiunto; f) le accise sui seguenti prodotti: i) tabacchi lavorati; ii) alcole e bevande alcoliche; iii) oli minerali; g) imposte sul reddito e sul capitale; h) imposte sui premi assicurativi; i) interessi, penali e sanzioni amministrative, e spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l’esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. La presente direttiva si applica altresì ai crediti relativi ad imposte che abbiano natura identica o analoga a quella delle imposte sui premi assicurativi di cui all’, punto 6, e che si aggiungano a quest’ultime o vi si sostituiscano. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione le date di entrata in vigore di tali imposte.
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