Art. 18

Art. 18

In vigore dal 26 mag 2008
1.   L’autorità adita recupera dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero, a norma delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi. 2.   Gli Stati membri rinunciano, da una parte e dall’altra, a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca che si prestano in applicazione della presente direttiva. 3.   Qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, dovuta a spese molto elevate o al fatto che l’operazione rientra nell’ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso. 4.   Lo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente.
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