Art. 12

Art. 12

In vigore dal 26 mag 2008
1.   Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in quest’ultimo. Quest’azione è notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può, inoltre, essere notificata dall’interessato all’autorità adita. 2.   Non appena l’autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell’autorità richiedente o da parte dell’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. L’autorità adita, se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’, può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi. L’autorità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede, chiedere all’autorità adita di recuperare il credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita in questione consentono una tale azione. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. 3.   Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, l’azione è promossa dinanzi all’organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti. 4.   Quando l’organo competente dinanzi al quale è stata promossa l’azione, conformemente al paragrafo 1, è un giudice civile o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce «titolo esecutivo» ai sensi degli ed il recupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.
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