Art. 2
Controversie transfrontaliere
In vigore dal 21 mag 2008
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a)
le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
b)
il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c)
l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
d)
ai fini dell’, un invito è rivolto alle parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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