Art. 1 · Modifiche alla direttiva 91/477/CEE

Art. 1

Modifiche alla direttiva 91/477/CEE

In vigore dal 21 mag 2008
Modifiche alla direttiva 91/477/CEE La direttiva 91/477/CEE è modificata come segue: 1) l' è modificato come segue: a) il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I. Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se: — ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, — come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “parte” qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco. 1 ter.   Ai fini della presente direttiva, si intendono per “parte essenziale” il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte. 1 quater.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “munizione” l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato. 1 quinquies.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “tracciabilità” il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti. 1 sexies.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “intermediario” qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento delle armi.»; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “armaiolo” qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni.»; d) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   Ai fini della presente direttiva si intende per “fabbricazione illecita” la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni: i) a partire da parti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito; ii) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell' da un'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o iii) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell', paragrafo 1. 2 ter.   Ai fini della presente direttiva si intende per “traffico illecito” l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità dell', paragrafo 1.»; e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La “carta europea d'arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.»; 2) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate. 2.   Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco: a) esigono una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione (qualora non costituisca parte del numero di serie). Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1o luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; oppure b) mantengono qualsiasi altro tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un codice numerico o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione. La marcatura è apposta su una parte essenziale dell'arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile. Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1o luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili. Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione siano provviste dell'opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di identificare facilmente il paese di trasferimento. 3.   Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona che dirige l'impresa. 4.   Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra e conserva per non meno di venti anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco. Durante il loro periodo di attività, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli consegnano il registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al comma 1. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda le armi da fuoco della categoria D, gli Stati membri istituiscono, a partire dal 28 luglio 2010, adeguate misure di tracciabilità, comprese, a partire dal 31 dicembre 2014, misure che permettano in qualsiasi momento il collegamento ai proprietari delle armi da fuoco immesse sul mercato dopo il 28 luglio 2010.»; 3) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 4 bis Fatto salvo l', gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o D, che siano specificamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale.»; «Articolo 4 ter Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: a) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio; b) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione.»; 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Fatto salvo l', gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che: a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato; b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo. Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per la detenzione di un'arma se non è più soddisfatta una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio. Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se l'acquisizione della stessa arma è vietata nel loro territorio.»; 5) all'articolo 6 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri garantiscono che, salvo per gli armaioli, l'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti all' della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (*1), sia soggetta, se autorizzata, ad un rigoroso controllo. (*1)   GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).»;" 6) all'articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4.   Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando: a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti; b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale. 5.   Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a causa dell'entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (*2).Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale. (*2)   GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.»;" 7) all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.»; 8) all'articolo 12, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.»; 9) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni. A tal fine, la Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»; 10) è inserito il seguente articolo: «Articolo 13 bis 1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*3), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. (*3)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;" 11) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.»; 12) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte. Entro il 28 luglio 2012, la Commissione effettua uno studio e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e svantaggi di una riduzione a due categorie di armi da fuoco (proibite o autorizzate) in vista di un miglioramento del funzionamento del mercato per i prodotti in questione, attraverso un'eventuale semplificazione. Entro il 28 luglio 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con le conclusioni di uno studio sulla questione della commercializzazione delle armi copiate per determinare se l'inserimento di tali prodotti nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia possibile e auspicabile.»; 13) l'allegato I è modificato come segue: a) al punto I, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all' della direttiva,»; b) il punto III è modificato come segue: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione»; ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.».
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