Art. 5 · Regime di valutazione

Art. 5

Regime di valutazione

In vigore dal 21 mag 2008
Regime di valutazione 1.   Le soglie di valutazione superiore e inferiore indicate nell’allegato II, punto A si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e PM2,5), al piombo, al benzene e al monossido di carbonio. Ciascuna zona e agglomerato è classificata/o in base alle suddette soglie di valutazione. 2.   La classificazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all’allegato II, punto B. Tuttavia, la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano la concentrazione nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto o, se del caso, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene o monossido di carbonio.
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