Art. 33
Attuazione
In vigore dal 21 mag 2008
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'11 giugno 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono a predisporre, entro il 1o gennaio 2009, un numero sufficiente di stazioni di fondo urbano per la misurazione dell’esposizione al PM2,5, necessarie per calcolare l’indicatore esposizione media a norma dell’allegato V, punto B, al fine di rispettare i termini e le condizioni di cui all’allegato XIV, punto A.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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