Art. 31 · Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 31

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 21 mag 2008
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE sono abrogate a decorrere dall'11 giugno 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento o dall’applicazione delle suddette direttive. Tuttavia, a decorrere dall'11 giugno 2008 si applica quanto segue: a) l’, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE è sostituito dal seguente: «1.   Le disposizioni dettagliate per la trasmissione delle informazioni da fornire ai sensi dell’ sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.»; b) l’, paragrafo 7, la nota 1 al punto I dell’allegato VIII e il punto VI dell’allegato IX della direttiva 1999/30/CE sono soppressi; c) l’, paragrafo 7, e il punto III dell’allegato VII della direttiva 2000/69/CE sono soppressi; d) l’, paragrafo 5, e il punto II dell’allegato VIII della direttiva 2002/3/CE sono soppressi. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, i seguenti articoli rimangono in vigore: a) l’ della direttiva 96/62/CE: fino al 31 dicembre 2010; b) l’, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE e l’, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2002/3/CE: fino della fine del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all’, paragrafo 2 della presente direttiva; c) l’, paragrafi 3 e 4, della direttiva 1999/30/CE: fino al 31 dicembre 2009. 3.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVII. 4.   La decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all’, paragrafo 2 della presente direttiva. Tuttavia, il terzo, quarto e quinto trattino dell’ della decisione 97/101/CE sono soppressi a decorrere dall'11 giugno 2008.
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