Art. 17 · Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine

Art. 17

Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine

In vigore dal 21 mag 2008
Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine siano conseguiti. 2.   Per le zone e gli agglomerati nei quali un valore-obiettivo risulta superato, gli Stati membri garantiscono che il programma predisposto a norma dell’ della direttiva 2001/81/CE e, se del caso, un piano per la qualità dell’aria siano messi in atto al fine di raggiungere i valori-obiettivo a decorrere dalla data indicata nell’allegato VII, punto B, della presente direttiva salvo quando ciò non sia realizzabile attraverso misure che non comportano costi sproporzionati. 3.   Per le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell’aria ambiente superano gli obiettivi a lungo termine ma sono inferiori o uguali ai valori-obiettivo, gli Stati membri predispongono e attuano provvedimenti efficaci dal punto di vista dei costi finalizzati al conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Tali provvedimenti sono almeno in linea con i piani per la qualità dell’aria e con il programma di cui al paragrafo 2.
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