Art. 15 · Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana

Art. 15

Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana

In vigore dal 21 mag 2008
Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per ridurre l’esposizione al PM2,5 al fine di conseguire l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione di cui all’allegato XIV, punto B, entro l’anno indicato nello stesso allegato. 2.   Gli Stati membri garantiscono che l’indicatore di esposizione media per l’anno 2015, stabilito conformemente all’allegato XIV, punto A, non superi l’obbligo di concentrazione dell’esposizione previsto al punto C di tale allegato. 3.   L’indicatore di esposizione media per il PM2,5 è valutato secondo i criteri dell’allegato XIV, punto A. 4.   Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell’allegato III, affinché la distribuzione e il numero dei punti di campionamento su cui si basa l’indicatore di esposizione media per il PM2,5 rispecchino adeguatamente l’esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell’allegato V, punto B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:50:oj#art-15