Art. 11 · Metodi di misurazione di riferimento

Art. 11

Metodi di misurazione di riferimento

In vigore dal 21 mag 2008
Metodi di misurazione di riferimento 1.   Gli Stati membri applicano il metodo di riferimento per la misurazione dell’ozono indicato nell’allegato VI, punto A.8. Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, punto B. 2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la misurazione dei COV, secondo quanto indicato all’allegato X.
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