Art. 10
Punti di campionamento
In vigore dal 21 mag 2008
Punti di campionamento
1. L’ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dell’ozono è determinata utilizzando i criteri definiti nell’allegato VIII.
2. In ciascuna zona o agglomerato in cui la misurazione è l’unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell’aria, il numero dei punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dell’ozono non deve essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento di cui all’allegato IX, punto A.
3. Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi siano integrate da informazioni ricavate dalla modellizzazione e/o da misurazioni indicative, il numero dei punti di campionamento di cui all’allegato IX punto A può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
i metodi supplementari forniscano informazioni sufficienti per la valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai valori-obiettivo, agli obiettivi a lungo termine o alle soglie di allarme e d’informazione;
b)
il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche siano sufficienti per accertare la concentrazione di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I, punto A e far sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui all’allegato I, punto B;
c)
in ciascuna zona o agglomerato il numero di punti di campionamento sia almeno uno per due milioni di abitanti o uno per 50 000 km2, se ciò produce un numero maggiore di punti di campionamento; in ogni caso, il numero non dev’essere inferiore a uno per ciascuna zona o agglomerato;
d)
il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell’allegato VIII, punto A.
Ai fini della valutazione della qualità dell’aria in riferimento ai valori-obiettivo si tiene conto dei risultati della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.
4. In corrispondenza di almeno il 50 % dei punti di campionamento dell’ozono previsti all’allegato IX, punto A, è effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Queste sono misurazioni in continuo, ad eccezione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell’allegato VIII, punto A, nelle quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione.
5. Nelle zone e negli agglomerati in cui, durante ciascuno dei precedenti cinque anni di misurazione, le concentrazioni siano state inferiori agli obiettivi a lungo termine, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi è stabilito ai sensi dell’allegato IX, punto B.
6. Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio sia allestito e mantenuto operativo almeno un punto di campionamento per rilevare dati sulle concentrazioni dei precursori dell’ozono elencati nell’allegato X. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l’ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i precursori dell’ozono, attenendosi agli obiettivi e ai metodi indicati nell’allegato X.
Storico versioni
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