Art. 9 · Accesso alle banche dati

Art. 9

Accesso alle banche dati

In vigore dal 23 apr 2008
Accesso alle banche dati 1.   Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso non sono discriminatorie. 2.   Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, il creditore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata. 3.   L'informazione è fornita a meno che la comunicazione di tali informazioni sia vietata da un'altra normativa comunitaria o sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. 4.   Il presente articolo non pregiudica l'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10).
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