Art. 7
Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale
In vigore dal 23 apr 2008
Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale
Gli non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate in tali articoli.
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