Art. 7 · Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale

Art. 7

Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale

In vigore dal 23 apr 2008
Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale Gli non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate in tali articoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:48:oj#art-7