Art. 6 · Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici

Art. 6

Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici

In vigore dal 23 apr 2008
Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici 1.   Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta riguardante un contratto di credito ai sensi dell', paragrafi 3, 5 o 6, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni di cui trattasi precisano: a) il tipo di credito; b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito; c) l'importo totale del credito; d) la durata del contratto di credito; e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale; le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale modifica; f) il tasso annuo effettivo globale illustrato mediante esempi rappresentativi che devono riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; g) le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito; h) per i contratti di credito ai sensi dell', paragrafo 3, se del caso, l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito; i) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento; j) il diritto del consumatore a essere informato gratuitamente, in conformità dell', paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio; k) per i contratti di credito ai sensi dell', paragrafo 3, informazioni sulle spese addebitabili a decorrere dal momento in cui tali contratti di credito sono conclusi e, se del caso, sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate; l) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e hanno tutte la stessa evidenza grafica. Possono essere fornite mediante il modulo relativo alle «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» riportate nell'allegato III. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le «Informazioni europee relative al credito ai consumatori». 2.   In caso di contratto di credito ai sensi dell', paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale. 3.   Per i contratti di credito di cui all', paragrafi 5 e 6, le informazioni fornite al consumatore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo comprendono anche: a) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso; e b) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo. Tuttavia, se il contratto di credito rientra nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Tuttavia, per le comunicazioni mediante telefonia vocale e qualora il consumatore chieda la disponibilità immediata di una concessione di scoperto, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario comprende almeno i dati di cui alle lettere c), e), f), e h) del paragrafo 1. Inoltre, nei contratti di credito di cui al paragrafo 3, la descrizione delle principali caratteristiche comprende la durata del contratto di credito. 5.   Nonostante l'esclusione prevista all', paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri applicano almeno i requisiti di cui al paragrafo 4, prima frase, del presente articolo ai contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese. 6.   Su richiesta, al consumatore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo da 1 a 4 è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito contenente le informazioni contrattuali di cui all' nella misura in cui tale articolo è applicabile. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. 7.   Se il contratto è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi i casi contemplati dal paragrafo 4, il creditore immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 fornendo le informazioni contrattuali conformemente all' nella misura in cui esso si applica.
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