Art. 4
Informazioni pubblicitarie di base da fornire
In vigore dal 23 apr 2008
Informazioni pubblicitarie di base da fornire
1. Qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito la quale indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contiene le informazioni di base di cui al presente articolo.
Questo obbligo non si applica nei casi in cui la legislazione nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale per la pubblicità relativa a contratti di credito la quale non indichi un tasso d'interesse né qualunque altro dato numerico riguardante qualsiasi costo del credito al consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base riguardano, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a)
il tasso debitore, fisso o variabile, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito al consumatore;
b)
l'importo totale del credito;
c)
il tasso annuo effettivo globale; in caso di contratto di credito ai sensi dell', paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale;
d)
se del caso, la durata del contratto di credito;
e)
in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una data merce o un dato servizio, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;
f)
se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate.
3. Se la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare un'assicurazione, è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste e se il costo di tale servizio non può essere determinato in anticipo, anche l'obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, assieme al tasso annuo effettivo globale.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2005/29/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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