Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2008
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «consumatore»: una persona fisica che, nell'ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; b) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale; c) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali; d) «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo; e) «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta; f) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito, i) presenta o propone contratti di credito ai consumatori; ii) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui al punto i); oppure iii) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore; g) «costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; h) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore; i) «tasso annuo effettivo globale»: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all', paragrafo 2; j) «tasso debitore»: il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all'importo dei prelievi effettuati; k) «tasso debitore fisso»: tasso debitore convenuto nel contratto di credito in virtù del quale il creditore e il consumatore pattuiscono un tasso debitore per l'intera durata del contratto di credito o più tassi debitori per periodi parziali applicando esclusivamente una percentuale specifica fissa. Se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito; l) «importo totale del credito»: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito; m) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; n) «contratto di credito collegato»: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti: i) il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; ii) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito.
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