Art. 28
Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
In vigore dal 23 apr 2008
Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di adozione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi i 10 EUR.
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