Art. 26 · Informazione della Commissione

Art. 26

Informazione della Commissione

In vigore dal 23 apr 2008
Informazione della Commissione Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all', paragrafo 5, all', paragrafo 6, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, lettera c), all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, lettera g), all', paragrafo 2, e all', paragrafo 4, ne informa la Commissione, come pure di ogni successiva modifica. La Commissione rende pubbliche tali informazioni in un sito web o in altro modo facilmente accessibile. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai creditori e ai consumatori nazionali.
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