Art. 20 · Regolamentazione relativa ai creditori

Art. 20

Regolamentazione relativa ai creditori

In vigore dal 23 apr 2008
Regolamentazione relativa ai creditori Gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano controllati da un organismo o da un'autorità indipendente da istituzioni finanziarie o siano oggetto di una regolamentazione. Ciò si applica fatta salva la direttiva 2006/48/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:48:oj#art-20