Art. 14 · Diritto di recesso

Art. 14

Diritto di recesso

In vigore dal 23 apr 2008
Diritto di recesso 1.   Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio: a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all', se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma. 2.   Qualora nel caso di un contratto di credito collegato, quale definito all', lettera n), la normativa nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva preveda già che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato periodo, gli Stati membri possono eccezionalmente prevedere che il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possa essere ridotto a tale determinato periodo su esplicita richiesta del consumatore. 3.   Se il consumatore esercita il diritto di recesso: a) per dare efficacia al recesso ne informa il creditore prima della scadenza del termine indicato nel paragrafo 1, secondo le informazioni fornite dal creditore ai sensi dell', paragrafo 2, lettera p), con un mezzo che possa costituire prova conformemente alla legislazione nazionale. Il termine si considera rispettato qualora la notifica, purché trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile per il creditore, sia stata inviata prima della scadenza del termine; e b) paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dal creditore stesso alla pubblica amministrazione. 4.   Se un servizio accessorio connesso con il contratto di credito è fornito dal creditore o da un terzo in base ad un contratto concluso tra terzo e creditore, il consumatore non è più vincolato al contratto avente ad oggetto il servizio accessorio qualora eserciti il diritto di recesso riguardo al contratto di credito a norma del presente articolo. 5.   Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma dei paragrafi 1, 3 e 4, non si applicano gli della direttiva 2002/65/CE e l' della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (11). 6.   Gli Stati membri possono prevedere che i paragrafi da 1 a 4 non si applichino ai contratti di credito che, per legge, devono essere conclusi con l'assistenza di un notaio, purché questo confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli . 7.   Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.
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