Art. 13 · Contratti di credito a durata indeterminata

Art. 13

Contratti di credito a durata indeterminata

In vigore dal 23 apr 2008
Contratti di credito a durata indeterminata 1.   Il consumatore può avviare gratuitamente la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso. Tale preavviso non può essere superiore ad un mese. Se convenuto nel contratto di credito, il creditore può avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole. 2.   Se convenuto nel contratto di credito, il creditore può, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore informa il consumatore dello scioglimento del contratto e dei relativi motivi con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ove possibile prima dello scioglimento e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata da altra normativa comunitaria o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
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