Art. 12 · Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto

Art. 12

Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto

In vigore dal 23 apr 2008
Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto 1.   Quando un contratto di credito prevede una concessione di scoperto, il consumatore è informato a scadenze regolari per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che riporta le seguenti informazioni: a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto; b) gli importi prelevati e la data dei prelievi; c) il saldo e la data dell'estratto conto precedente; d) il nuovo saldo; e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore; f) il tasso debitore applicato; g) le eventuali spese addebitate; h) se del caso, l'importo minimo da pagare. 2.   Inoltre, il consumatore è informato degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica. Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l'informazione relativa alle modifiche del tasso debitore sia fornita secondo quanto previsto al paragrafo 1 nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica del tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:48:oj#art-12