Art. 2 · Materiale esplicativo

Art. 2

Materiale esplicativo

In vigore dal 16 apr 2008
Materiale esplicativo Quando elabora il materiale esplicativo di cui all’allegato della presente direttiva che gli Stati membri devono attuare, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea stabilisce una procedura trasparente per la consultazione degli Stati membri, in base alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche degli Stati membri e coinvolgendo, se necessario, esperti riconosciuti provenienti dalle parti interessate. A tal fine, l’AESA può istituire un gruppo di lavoro.
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