Art. 13 · Raccolta dei dati

Art. 13

Raccolta dei dati

In vigore dal 4 apr 2008
Raccolta dei dati 1.   Gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi istituiscano un sistema di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo. 2.   Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo che sia possibile identificare i detentori degli esplosivi in qualsiasi momento. 3.   Gli Stati membri provvedono a che i dati raccolti, compresi quelli relativi all'identificazione univoca, vengano conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l'attività.
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