Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche La direttiva 2006/43/CE è così modificata: 1) All'articolo 8, il paragrafo 3 è così modificato: a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse; b) è aggiunta la frase seguente: «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 2) All'articolo 21, il paragrafo 2 è così modificato: a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse; b) è aggiunta la frase seguente: «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 3) All'articolo 22, il paragrafo 4 è così modificato: a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse; b) è aggiunto il comma seguente: «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 4) L'articolo 26 è così modificato: a) al paragrafo 1, le parole «secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono sostituite dalle parole «secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse ; ii) è aggiunto il comma seguente: «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 5) All'articolo 28, il paragrafo 2 è così modificato: a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse; b) è aggiunta la frase seguente: «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 6) L'articolo 29, paragrafo 2, è così modificato : a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse; b) è aggiunta la frase seguente: «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 7) All'articolo 36, il paragrafo 7 è così modificato : a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse; b) è aggiunta la frase seguente: «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 8) All'articolo 45, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 5, lettera d), del presente articolo, l'equivalenza cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, lettera d), del presente articolo fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. In tale contesto, la Commissione può adottare misure intese a definire criteri di equivalenza generali, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, che sono applicabili a tutti i paesi terzi e che sono utilizzati dagli Stati membri in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale. I criteri non possono andare oltre le disposizioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 9) All'articolo 46, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, l'equivalenza cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o basarsi sulle valutazioni effettuate da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è stato rispettato, essa può permettere ai revisori e agli enti di revisione contabile interessati di continuare le loro attività di revisione conformemente ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio adeguato. In tale contesto, la Commissione può adottare misure intese a definire criteri di equivalenza generali, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 32, che sono applicabili a tutti i paesi terzi e che sono utilizzati dagli Stati membri in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale. I criteri non possono andare oltre le disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 32. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 10) L'articolo 47 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettera c), l'adeguatezza delle condizioni cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione. Tale valutazione di adeguatezza è basata sui requisiti di cui all'articolo 36 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti. Le misure adottate in tale contesto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità competenti completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; b) il paragrafo 5 è così modificato: i) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse; ii) è aggiunta la frase seguente: «Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»; 11) L'articolo 48 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.»; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: «3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:30:oj#art-1