Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
La direttiva 2003/6/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
al primo comma, il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5.
“prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 17, paragrafo 2 bis.»;
b)
il secondo comma è così modificato:
i)
le parole «, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2,» sono soppresse;
ii)
è aggiunta la frase seguente:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.»;
2)
l’articolo 6, paragrafo 10, è così modificato:
a)
le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2,» sono soppresse;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Tali disposizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.»;
3)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2» sono soppresse;
b)
è aggiunta la frase seguente:
«Tali disposizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.»;
4)
all’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di attuazione sulle procedure di lavoro per lo scambio di informazioni ed ispezioni transfrontaliere di cui al presente articolo.»;
5)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
b)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente.
«3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti a tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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